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Comune di Vicenza NORME PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA CELLULARE

art. 52bis Regolamento Comunale - adottato in C.C. con delibera n. 84 il 21 novembre 2000 testo aggiornato con deliberazione n.11939/AP in data 19 febbraio 2001 dal CO.RE.CO.

  1. Ambito di applicazione: E' disciplinato ogni intervento di trasformazione urbanistico-edilizia realizzato attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telecomunicazione fissi per la telefonia cellulare, in conformità alle norme vigenti e in attuazione della Legge Regionale n. 29 del 9 luglio 1993.
  2. Finalità della norma: Sono dettate prescrizioni dirette all'introduzione delle migliori tecnologie disponibili, volte a produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema della telefonia mobile, a maggior tutela della salute pubblica.
  3. Definizioni

gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;

antenna radiobase: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 7 watt;

microantenna: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione inferiore o uguale a 7 watt;

impianto radiobase: è l'insieme costituito da una o più antenne radiobase oppure da un massimo di tre microantenne, tutti elementi a servizio di un singolo gestore, e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al loro funzionamento e prescritti a norma di legge;

stazione radiobase: è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;

macrostazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;

microstazione: insieme costituito da apposita struttura di sostegno, oppure da esistente supporto (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da un impianto costituito da un massimo di tre microantenne i cui lobi di irradiazione non si sovrappongono;

principio di giustificazione: ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; dev'essere evitata ogni esposizione non necessaria;

principio di ottimizzazione: l'esposizione va mantenuta tanto più bassa quanto tecnologicamente possibile; l'esposizione deve essere mantenuta al livello più basso possibile;

limiti di esposizione: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 D.M. 381/98);

misure di cautela: sono i valori di campo elettromagnetico che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (art. 4 D.M. 381/98);

valori di fondo: sono quei valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase esistenti, misurati con le modalità stabilite dal punto 8 nei punti significativi della zona interessata dall'irraggiamento della stazione radiobase di progetto;

obiettivi di qualità: sono i valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase e misurati con le modalità stabilite dal punto 8, intesi come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare assieme alle teleradiocomunicazioni in regime di liberalizzazione e, dall'altro, la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile, in base al principio cautelativo. Nel presente articolo, a seguito dell'esistente ed eterogeneo inquinamento elettromagnetico dovuto alla radiotelecomunicazione e al fatto che gli obiettivi di qualità non sono attualmente definiti da parte degli organi competenti, si sono assunti degli obiettivi di qualità che devono essere rispettati fin da subito dagli impianti radiobase di nuova installazione ed essere conseguiti nel breve periodo da quelli esistenti, ai sensi del punto 9 del presente articolo;

uoghi accessibili: sono tutti quei luoghi aperti o chiusi in cui si verifica transito, presenza, permanenza sia occasionale che continuativa per periodi superiori alle quattro ore; i luoghi accessibili si suddividono in:

luoghi non significativi: sono tutti quei luoghi aperti o chiusi non destinati a residenza né attività produttive, in cui si verifica transito, presenza, permanenza occasionale di persone per periodi anche superiori alle quattro ore, quali, per esempio, terrazzi e cortili condominiali, orti, cortili esclusivi, piazze, strade, aree pubbliche e private ad uso pubblico; luoghi significativi: sono tutti quei luoghi aperti recintati ad esclusivo servizio di una sola residenza in cui si può verificare la permanenza continuativa di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali, per esempio, terrazze e balconi; sono inoltre considerati luoghi significativi tutte quelle aree aperte a servizio di scuole, ospedali e case di cura; luoghi sensibili: sono tutti quegli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali, residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e ospedali, edifici commerciali e produttivi.

Concessione edilizia e nulla osta

L'installazione, la modifica e l'adeguamento delle macrostazioni per la telefonia cellulare nell'ambito del territorio comunale di Vicenza sono soggette al rilascio di apposita concessione edilizia nel rispetto del presente articolo.

L'installazione di una macrostazione è consentita in tutte le zone di P.R.G.

In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario vengano adottate le migliori tecniche disponibili, valutabili dagli uffici comunali, per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale e paesaggistico.

La concessione edilizia viene rilasciata dal settore Edilizia Privata, previo nulla-osta dell'ufficio Ecologia. L'Amministrazione comunale potrà richiedere il parere dell'I.S.P.E.L.S. per la verifica dell'applicazione del principio della minimizzazione di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 381/98.

Ai fini di raggiungere obiettivi di qualità urbanistico-ambientali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedano di utilizzare tralicci esistenti già usufruiti da altri gestori.

Per l'installazione di una microstazione è necessario acquisire il nulla-osta della proprietà e il nulla-osta dell'Amministrazione comunale, salvo il caso in cui l'installazione della stazione radio base implichi la realizzazione di strutture soggette ad autorizzazione/concessione edilizia. L'installazione di una microstazione è consentita in tutte le zone di P.R.G. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere il nulla-osta se non ritiene, anche in base all'eventuale parere I.S.P.E.L.S. di cui sopra, che l'ulteriore installazione, considerata nell'insieme delle esistenti stazioni radio base indicate nel catasto comunale anti-elettrosmog di cui al punto 7 del presente articolo, non rispetti il principio della minimizzazione di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 381/98 e il contemporaneo rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione.

Prescrizioni e obiettivi di qualità

  1. E' consentita l'installazione di impianti realizzati con antenne radiobase (macrostazioni) solo su: traliccio posizionato a terra (tipologia row-land) posto ad una distanza in orizzontale di almeno 150 m da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore; struttura o traliccio esistenti destinati ad altri usi, ovvero edificio esistente (tipologia roof top) purché non adibito a residenza né a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, tale che la distanza tra la proiezione a terra del centro elettrico della stazione radiobase e gli edifici adibiti a residenza misuri almeno 50 metri in orizzontale;
  2. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale riguardo ai limiti di esposizione relativi alle onde elettromagnetiche per il complesso degli impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, gli obiettivi di qualità per le frequenze relative alla telefonia cellulare, di cui alla lettera m) del punto 3 del presente regolamento, vengono individuati nei seguenti valori di campo elettrico misurati con le modalità stabilite dal punto 8: 2 V/m per i luoghi non significativi; 1 V/m per i luoghi significativi; 0,5 V/m per i luoghi sensibili.
  3. Le microstazioni potranno essere installate in immobili privati, demaniali o di interesse pubblico, ma non in aree ed edifici destinati prevalentemente a soggetti particolarmente sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva, quali per esempio asili, scuole, strutture socio-sanitarie.

Documenti per la presentazione delle istanze

  1. Le istanze per l'installazione delle macrostazioni per telefonia cellulare vanno presentate al settore Edilizia Privata e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti e atti: inserimento fotografico e scheda tecnica dell'impianto (allegato 1); documentazione relativa alla misurazione dei valori di fondo, misurati con le modalità di cui al punto 8 nel luogo significativo e nel luogo sensibile massimamente esposti all'irraggiamento di quell'impianto; valutazione preventiva e parere radioprotezionistico dell'ARPAV; verifica preventiva del rispetto degli obiettivi di qualità, così come definiti al punto 5 del presente articolo, mediante la valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico totale, in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione; documentazione attestante il nulla-osta della proprietà, la destinazione d'uso dell'edificio eventualmente interessato dall'impianto e la sua conformità secondo quanto previsto dal punto 5.
  2. Le istanze per l'installazione delle microstazioni vanno presentate al settore Edilizia Privata e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio del nulla-osta, anche da: inserimento fotografico; scheda tecnica dell'impianto (allegato 1); dichiarazione del gestore, attestante il rispetto dei limiti e dei valori indicati, rispettivamente, negli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/98, nonché degli obiettivi di qualità di cui al presente articolo.
  3. Prima dell'installazione dell'impianto dovrà essere esposto il cartello di cantiere di cui all'art.4 della L.47/85, riportante, anche in allegato, i dati tecnici essenziali atti a dimostrare il rispetto degli obiettivi di qualità perseguiti dal presente regolamento.

Catasto anti-elettrosmog

Per l'installazione di una qualsiasi stazione radiobase, ai fini della redazione e l'aggiornamento del catasto anti-elettrosmog, deve essere presentata, in aggiunta alle documentazioni di cui al punto 6, una planimetria a curve di livello, sia sotto forma cartacea che informatica, in scala 1:1000, relativa alla zona attorno alla nuova stazione per un raggio di almeno 200 m; vi dovranno essere indicati i fabbricati presenti ed in costruzione al momento della domanda e la loro altezza, il punto di installazione della stazione radiobase, la potenza massima di emissione e l'altezza della antenna rispetto al piano di campagna.

Modalità di misurazione e controllo sugli impianti

Il campo elettrico di cui al punto 5 viene misurato tramite analizzatore di spettro in modalità "max hold" che consiste nel considerare tutti picchi di segnale all'interno del range di frequenza utilizzato per la telefonia cellulare. Si considera quindi come valore effettivo di campo la radice quadrata della somma quadratica dei singoli picchi di segnale misurati all'interno di tali intervalli di frequenze di cui sopra.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla misurazione dei valori di fondo nei luoghi indicati dal gestore; il rispetto dei valori - obiettivi di qualità, di cui al punto 5, è condizione necessaria per il rilascio di concessione/nulla-osta alla nuova stazione radiobase. In caso contrario, si dovrà procedere a riduzione a conformità.

Un tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale può verificare, anche senza dare alcun preavviso ai gestori, la misurazione dei valori di campo elettrico generati dall'insieme delle stazioni radiobase, al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente articolo.

Sono fatti salvi le competenze dell'ARPAV ai sensi della L.R. 9 luglio 1993, n. 29 e i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Norma transitoria per l'adeguamento degli impianti esistenti

Le disposizioni del presente articolo saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

I gestori degli impianti esistenti dovranno presentare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la documentazione tecnica prevista dai punti 6 e 7.

Nell'ipotesi di mancato rispetto degli obiettivi di qualità degli impianti esistenti, i gestori sono tenuti a procedere al risanamento degli impianti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

Fatti salvi i poteri del Sindaco in materia di sanità pubblica e quelli dell'Amministrazione Comunale in tema di controllo urbanistico-edilizio, la sanzione per il mancato rispetto del presente articolo del regolamento edilizio e l'inottemperanza dell'eventuale ordinanza comunale, sono fissate in L. 1.000.000, da applicarsi secondo i criteri della L.689/91.

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