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Legge Quadro sull'inquinamento Elettromagnetico 24/02/2001 n° 36

Sintetizziamo qui di seguito i punti principali della nuova legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico; alla fine è riportato il testo integrale:

Ambito di applicazione

La legge trova applicazione con riguardo a tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possano comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, e in particolare agli elettrodotti, agli impianti radioelettrici, a quelli per la telefonia mobile, la radiodiffusione e l'emittenza televisiva.

Valori limite delle emissioni

ll decreto definisce diversi tipi di tetti alle emissioni di onde elettromagnetiche:

  • il limite di esposizione, rappresentato da un valore che non deve essere mai supe-rato in nessuna condizione di esposizione dei lavoratori o della popolazione;
  • il valore di attenzione, rappresentato da un valore che non deve essere superato in prossimità di ambienti abitativi, scola-stici o comunque destinati a permanen-ze prolungate;
  • l'obiettivo di qualità, rappresentato inve-ce da valori, ancora più restrittivi degli altri, definiti dallo Stato in modo che siano omogenei su tutto il territorio nazionale, al fine di una progressiva minimizzazione dei valori di esposizione alle onde elettromagnetiche. Rientrano anche negli obiettivi di qualità criteri di localizzazione e standard urbanistici per la realizzazione di nuovi impianti ed il risanamento di quelli esistenti.

La legge in esame non fissa direttamente nessuno di questi valori, lasciando il com-pito a successivi decreti che il Governo dovrà emanare d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 22.5.2001.

Catasto nazionale delle sorgenti

L'art. 7 prevede l'istituzione di un Catasto nazionale, e cioè di un archivio di tutte le sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e delle zone territoriali da queste interessate.

Risanamento degli impianti attualmente esistenti

La legge detta norme sia per il risanamen-to degli impianti attualmente esistenti che per la costruzione di nuove installazioni. L'art. 9, che si occupa dei piani per il risa-namento degli impianti esistenti, prevede per detti piani tempi di attuazione differen-ziati a seconda della tipologia degli impian-ti. In particolare, per completare il risana-mento degli elettrodotti è previsto un tempo più lungo di quello delle altre strut-ture, in considerazione della complessità degli interventi sulla rete per la distribuzio-ne dell'energia elettrica. Gli elettrodotti dovranno conformarsi agli obiettivi di qua-lità entro 10 anni. Entro il 31 dicembre 2004 dovrà essere comunque completato il risanamento rispetto ai limiti attualmente in vigore, previsti dall'art. 4 del D.PC.M. 23.4.1992, recante "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nomina-le (50 Hz) negli ambienti abitativi e nel-l'ambiente esterno", ed entro il 31 dicem-bre 2008 dovranno essere rispettate le distanze stabilite dall'articolo 5 dello stes-so provvedimento. La legge stabilisce inoltre procedure diffe-renziate per il risanamento degli elettrodot-ti, a seconda delle loro dimensioni. I gesto-ri avranno comunque un anno dall'entrata in vigore dei nuovi limiti per presentare una proposta di piano di risanamento, con i progetti da attuare e il programma cronolo-gico di attuazione finalizzato a rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, ed a raggiungere gli obiettivi di qualità.

Realizzazione di nuovi impianti

La legge introduce anche numerosi ele-menti di novità per quanto riguarda la costruzione e la gestione di nuovi elettro-dotti e di impianti fissi per la telefonia mobi-le e la radiodiffusione. Secondo l'art. 5 un regolamento, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della normativa (e cioè entro il 22.7.2001), detterà misure specifiche sulle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti, sulla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzio-ne e la modifica delle strutture. Lo stesso regolamento potrà specificare ulteriori misure per gli impianti localizzati in aree di particolare valore e pregio, ferme restando le normative di vincolo paesistico e ambientale. Verrà quindi introdotta anche una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio dei grandi elet-trodotti, all'insegna della semplificazione burocratica (nel rispetto della normativa vigente sulla valutazione dell'impatto ambientale).

I compiti dello Stato e delle Regioni nell'attuazione della nuova normativa

La legge definisce dettagliatamente quali saranno i compiti dell'amministrazione centrale dello Stato e delle Regioni nel dare attuazione alla nuova normativa.

In particolare lo Stato eserciterà le funzioni relative:

  • alla determinazione dei limiti di esposi-zione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con esclusione della parte relativa ai criteri di localizzazione degli impianti e degli elettrodotti (l'urba-nistica è di competenza delle Regioni);
  • alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione, al coordinamento della raccolta, dell'elaborazione e della diffu-sione dei dati;
  • all'istituzione del citato Catasto naziona-le delle sorgenti fisse dei campi e delle zone territoriali interessate;
  • alla determinazione dei criteri di elabora-zione dei piani di risanamento, con parti-colare riferimento alle priorità di interven-to, ai tempi di attuazione, al coordina-mento tra le Regioni e alle migliori tec-nologie disponibili;
  • all'individuazione delle tecniche di misu-razione di rilevamento dell'elettrosmog;
  • alla realizzazione di accordi di program-ma con i gestori di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisi-va e di telefonia mobile, allo scopo di promuovere la costruzione di impianti che consentano di minimizzare le emis-sioni e di tutelare il paesaggio;
  • alla definizione dei tracciati dei grandi elettrodotti (con tensione superiore a 150 kV) e alla determinazione dei para-metri per la previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. All'interno di queste fasce, la cui determinazione spetta alle Regioni, non sono consentite per gli immobili le destinazioni d'uso resi-denziale, scolastico e sanitario, e altri usi che comportino una permanenza conti-nuativa superiore a 4 ore.

Rientra invece nelle competenze regionali:

  • adottare i piani di risanamento degli impianti esistenti;
  • individuare i siti di trasmissione e conce-dere le autorizzazioni (definendone le modalità) all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, di quelli radioe-lettrici e per la radiodiffusione, rispettan-do i principi stabiliti dal regolamento nazionale e le nuove procedure di sem-plificazione;
  • definire i tracciati per gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV, prevedendo e segnalando le fasce di rispetto;
  • realizzare e gestire i Catasti regionali delle fonti fuse di campi elettrici, magne-tici ed elettromagnetici, costruendo in questo modo una mappa delle condizio-ni di esposizione della popolazione;
  • concorrere ad approfondire le conoscen-ze relative agli effetti sulla salute dell'e-sposizione a lungo termine ai campi e all'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obietti-vi di qualità.

LEGGE QUADRO PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI n° 36/2001

Approvata il 14.2.2001 dalla Camera

Art. 1 - Finalità della legge

  • La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
    • assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione;
    • promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, par. 2, del trattato istitutivo dell'UE;
    • assicurare la tutela dell'ambiente e del pae-saggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magne-tici ed elettromagnetici secondo le migliori tec-nologie disponibili.
  • Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi de-gli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

  • La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, mili-tari e delle forze di polizia, che possano com-portare l'esposizione dei lavoratori, delle lavora-trici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la pre-sente legge si applica agli elettrodotti ed agli im-pianti radioelettrici, compresi gli impianti per te-lefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodif-fusione.
  • Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, indivi-duale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 della pre-sente legge.
  • Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esi-genze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).
  • Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici i-stituiti per le Forze armate e per le Forze di poli-zia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

  • esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
  • limite di esposizione: è il valore di campo e-lettrico, magnetico ed elettromagnetico, consi-derato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di e-sposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a);
  • valore di attenzione: è il valore di campo elet-trico, magnetico ed elettromagnetico, conside-rato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scola-stici e nei luoghi adibiti a permanenze prolun-gate per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
  • obiettivi di qualità sono: i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8; i valori di campo elettrico, magnetico ed elet-tromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'espo-sizione ai campi medesimi;
  • elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasforma-zione;
  • esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle la-voratrici che, per la loro specifica attività lavora-tiva, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  • esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elet-tromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lett. f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
  • stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi com-prese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servi-zio di radiodiffusione, radiocomunicazione o ra-dioastronomia;
  • impianto per telefonia mobile: è la stazione ra-dio di terra del servizio di telefonia mobile, desti-nata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
  • impianto fisso per radiodiffusione: è la sta-zione di terra per il servizio di radiodiffusione te-levisiva o radiofonica.

Art. 4 - Funzioni dello Stato

  1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
    • alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative o-mogenee in relazione alle finalità di cui all'art. 1;
    • alla promozione di attività di ricerca e di spe-rimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elabo-razione e di diffusione dei dati, informando an-nualmente il Parlamento su tale attività; in parti-colare il ministro della Sanità promuove, avva-lendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi spe-rimentale, al fine di approfondire i rischi con-nessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
    • all'istituzione del catasto nazionale delle sor-genti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali inte-ressate, al fine di rilevare i livelli di campo pre-senti nell'ambiente;
    • alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di in-tervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più Regioni nonché alle migliori tecnologie disponi-bili per quanto attiene alle implicazioni di carat-tere economico ed impiantistico;
    • all'individuazione delle tecniche di misura-zione e di rilevamento dell'inquinamento elettro-magnetico;
    • alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprie-tari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibi-lità nonché con gli esercenti di impianti per e-mittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di co-struzione degli impianti che consentano di mini-mizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
    • alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV;
    • alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno ditali fasce di rispetto non è consen-tita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
  2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e ri-levamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lett. a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
    • per la popolazione, con D.P.C.M., su propo-sta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità, sentiti il Comitato di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni parla-mentari, previa intesa in sede di Conferenza u-nificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28.8.97, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
    • per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Sanità, sentiti i ministri dell'Ambiente e del Lavoro e della previ-denza sociale, il Comitato di cui all'art. 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il mede-simo decreto disciplina, altresì, il regime di sor-veglianza medica sulle lavoratrici e sui lavora-tori professionalmente esposti.
  3. Qualora entro il termine previsto dal comma
  4. non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
  5. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lett. d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, sentito il Comitato di cui all'art. 6 e la Conferenza unificata.
  6. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è au-torizzata la spesa di lire 8.000 milioni per cia-scuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le atti-vità di cui al comma 1, lett. b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le at-tività di cui al comma 1, lett. c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di pro-gramma di cui al comma 1, lett. f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli artt. 12e 13.

Art. 5 - Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti

  1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23.8.88, n. 400, e dell'art. 29, comma 2, lett. g), del D.Lgs 31 .3.98, n. 112, su proposta dei ministri dei LL.PP. e per i Beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'art. 6 e sentite le competenti Commis-sioni parlamentari, sono adottate misure specifi-che relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di e-lettrodotti e di impianti per telefonia mobile e ra-diodiffusione. Con lo stesso regolamento ven-gono indicate le particolari misure atte ad evi-tare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifi-che per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vin-coli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale e urba-nistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e am-bientali, fermo restando quanto disposto dal te-sto unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con D.Lgs 29.10.99, n. 490, e fermo restando il ri-spetto dei predetti vincoli e strumenti di pianifi-cazione.
  2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell'avifauna.
  3. Con il medesimo regolamento di cui al comma i è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione su-periore a 150 kW, in modo da assicurare il ri-spetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di va-lutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
    • semplificazione dei procedimenti amministra-tivi;
    • individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
    • concertazione con le Regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti ammini-strativi di definizione dei tracciati;
    • individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
    • riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
    • valutazione preventiva dei campi elettroma-gnetici preesistenti.
  4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo

Art. 6 - Comitato interministeriale per la pre-venzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

  1. E istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
  2. lì Comitato è presieduto dal ministro dell'Am-biente o dal sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai ministri, o dai sottosegretari delegati, della sanità, dell'univer-sità e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-mica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
  3. lì Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lett. b) ed f), 12, comma 2, e 13.
  4. lì Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lett. a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
  5. lì Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
  6. lì Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
  7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comi-tato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7 - Catasto nazionale

lì catasto nazionale di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), è costituito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal mini-stro dell'Ambiente, sentiti il ministro della Sanità e il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'art. 8 del D.P.R. 4.6.97, n. 335. il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'art. 8, comma 1, lett. d). Le modalità di inseri-mento dei dati sono definite dal ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro delle Comunicazioni, per quanto riguarda l'inseri-mento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi ed apparecchiature radioelet-trici per usi civili di telecomunicazioni, con il ministro dei LL.PP e con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il ministro dei Trasporti e della naviga-zione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i ministri della Difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchia-ture per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8 - Competenze delle Regioni delle Pro-vince e dei Comuni

  1. Sono di competenza delle Regioni, nei ri-spetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
    • l'esercizio delle funzioni relative all'individua-zione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31.7.97, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui ail'art. 4, comma 2, lett. a), e dei principi stabiliti dai regolamento di cui all'art. 5;
    • la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'art. 4 e dell'obbligo di segnalarle;
    • le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elet-trici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
    • la realizzazione e la gestione, in coordina-mento con il catasto nazionale di cui all'art. 4, comma 1, iett. c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettroma-gnetici, alfine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle con-dizioni di esposizione della popolazione;
    • l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), numero 1);
    • il concorso all'approfondimento delle cono-scenze scientifiche relative agli effetti per la sa-lute, in particolare quelli a lungo termine, deri-vanti dall'esposizione a campi elettrici, magne-tici ed elettromagnetici.
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai comma 1, lettere a) e c), le Regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tu-tela dell'ambiente e del paesaggio.
  3. in caso di inadempienza delle Regioni, si applica l'art. 5 dei D.Lgs 31 .3.98, n. 112.
  4. Le Regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto dì quanto previsto dalla legge 31.7.97, n. 249.
  5. Le attività di cui ai comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o apparte-nenti ad altri organi dello Stato con funzioni atti-nenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della legge 24.12.76, n. 898, e successive modificazioni.
  6. i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbani-stico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici.

Art. 9 - Piani di risanamento

  1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risana-mento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), in caso di inerzia o inadem-pienza dei gestori, il piano di risanamento è adot-tato dalle Regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. ll piano, la cui realizzazione è controllata dalle Regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
  2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 4, i gestori de-gli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, alfine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), le proposte degli interventi di ri-sanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della pre-sentazione della proposta di piano di risana-mento. il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dai de-creto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inqui-namento elettromagnetico, in prossimità di desti-nazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o co-munque di edifici adibiti a permanenze non infe-riori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risana-mento di cui al primo periodo del comma 3 è pro-posto dalla regione entro i successivi tre mesi.
  3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 KV, la proposta di piano di risanamento è presentata al ministero dell'Ambiente, il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dai ministro dell'Ambiente, di concerto con i ministri dell'indu-stria, del commercio e dell'artigianato e dei LL.PP, sentiti il ministro della Sanità e le Regioni e i Comuni interessati. Per gli elettrodotti con ten-sione non superiore a 150 KV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla Regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, in-tegrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), in caso di inerzia o i-nadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 KV è adottato dalla regione, nei termini di cui ai terzo periodo del presente comma.
  4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31.12.04 e entro il 31.12.08, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 4 ed alle condizioni di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 23.4.92, pubblicato nella "Gaz-zetta Ufficiale" n. 104 del 6.5.92, alfine dell'a-deguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della pre-sente legge. il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del D.Lgs 16.3.99, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 14.11.95, n. 481, determina, entro 60 giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

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